INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE DI DONNE APPARTENENTI A PARTICOLARI CATEGORIE

06.08.2013 16:30

PER  L’ASSUNZIONE  DI  DONNE  APPARTENENTI A  PARTICOLARI  CATEGORIE

la Circolare n. 11 del 24/07/2013 ha dato indicazioni per l’applicazione degli incentivi all’assunzione, previsti dall’art. 4 commi da 8 a 11, legge 28 Giugno 2012 n. 92, per coloro che assumono le seguenti categorie di lavoratori:

 

  • Uomini o donne con almeno 50 anni di età e disoccupati da oltre dodici mesi;

 

  • Donne di qualsiasi età residenti in aree svantaggiate e senza un lavoro regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

 

  • Donne di qualsiasi età, di una professione o settore con un’ alta disparità occupazionale di genere;

 

  • Donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.

 

 

La nozione di lavoratore senza un impiego regolarmente retribuito è stata chiarita dal Ministero del Lavoro con la Circolare n. 34 del 25 Luglio 2013.

 

Deve essere considerata senza impiego regolarmente retribuito la donna che nel periodo di sei o ventiquattro mesi:

 

  • Non ha svolto attività lavorativa di durata pari o superiore a sei mesi in attuazione di un rapporto di lavoro subordinato;

 

  • Non ha svolto attività lavorativa autonoma da cui derivi un  reddito pari o superiore al reddito minimo personale annuale (escluso da imposizione fiscale).

 

 

Va messo in evidenza che la situazione di “priva di impiego regolarmente retribuito” prescinde dallo stato di disoccupazione (decreto l.vo 21 Aprile 2000 n. 181), quindi non è necessaria la registrazione della donna presso il centro per l’impiego.

 

La necessità del requisito dell’anzianità di disoccupazione superiore a 12 mesi deve considerarsi integrata con il requisito dell’assenza di impiego regolarmente retribuito da almeno sei o ventiquattro mesi.

 

La donna priva di impiego regolarmente retribuito può essere oggetto di un rapporto agevolato se risiede in una delle aree ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Ue (art. 4 legge n. 92/2012).

 

Per l’applicazione dell’agevolazione contributiva non è richiesta una durata minima del requisito della residenza per la lavoratrice, purchè si tratti di una residenza effettiva e non apparente.

 

I datori di lavoro interessati potranno applicare la riduzione contributiva prevista per le donne di qualsiasi età residenti in aree svantaggiate e prive di un lavoro regolarmente retribuito da almeno sei mesi o ovunque residenti e prive di un lavoro regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.

 

Rimane preclusa l’applicazione della riduzione contributiva per le donne di qualsiasi età prive di un lavoro regolarmente retribuito da almeno sei mesi, impiegate in un settore in cui c’è un tassodi disparità occupazionale che supera di almeno il 25% la disparità media occupazionale di genere.

 

 

 

MODULO DI COMUNICAZIONE ONLINE PER LA FRUIZIONE DELL’INCENTIVO

 

Dal  30  Luglio 2013 nel  “Cassetto previdenziale aziende ed aziende agricole” sul sito Inps sarà disponibile il modulo “92-2012” per la comunicazione online finalizzata alla fruizione dell’incentivo.

 

Il modulo 92-2012 deve essere utilizzato anche per assunzioni, proroghe e trasformazione a scopo di somministrazione.

 

Il datore di lavoro può eliminare una comunicazione già inviata solo nella stessa giornata in cui ha proceduto all’invio, prima dell’elaborazione da parte dei sistemi centrali.

 

Se non riesce a risolvere il quesito, la sede Inps può rivolgersi agli uffici di consulenza previsti dalla circolare n. 135/2011; se le sedi vogliono interpellare la direzione generale, le sedi utilizzeranno l’indirizzo  info.diresco@inps.it per problemi di tipo giuridico o amministrativo e l’indirizzo supporto.diresco@inps.it  per problematiche di tipo informatico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

incentivi assunzione donne.doc (61440)