USCITA ANTICIPATA DAL LAVORO DI LAVORATORI VICINI AI REQUISITI PER LA PENSIONE

25.06.2013 11:46

La  Circolare n. 24 del  19 Giugno 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  ha per oggetto la legge 28 Giugno 2012 n. 92 che all’art. 4, commi da 1 a 7, prevede l’uscita anticipata dal lavoro di lavoratori che sono vicini al raggiungimento dei requisiti per la pensione.

 

 

 

INCENTIVO  ALL’ESODO ATTRAVERSO  ACCORDO  AZIENDALE

 

Se c’è eccedenza di personale, il datore di lavoro può firmare un accordo con le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello aziendale: l’accordo è  vincolante solo se i singoli dipendenti lo accettano e vi aderiscono; infatti la fine del rapporto di lavoro può essere frutto solo di una risoluzione consensuale, dato che l’accordo è valido se è firmato da datore di lavoro, organizzazioni sindacali aziendali e dalla successiva adesione da parte dei lavoratori.

 

 

ACCORDI  SINDACALI  IN  BASE  AGLI  ART. 4 e 24  LEGGE 23 LUGLIO 1991 N. 223

 

L’incentivo all’esodo di lavoratori per eccedenza di personale può essere oggetto di accordi sindacali  nell’ambito delle procedure previste dagli art. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223; in questo caso la legge prevede che la procedura di licenziamento collettivo possa trasformarsi in un accordo tra datore di lavoro e sindacati aziendali in cui il datore di lavoro si fa carico dei costi legati alla prestazione (in questo caso la prestazione consiste in una somma pari alla pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti).

 

A seguito dell’accordo, il licenziamento darà luogo non alla mobilità ma a una prestazione di importo pari alla pensione maturata fino a quel momento; il datore di lavoro può recuperare le somme pagate ai sensi dell’art. 5 comma 4 della legge n. 223/1991 relativamente ai lavoratori interessati.

 

La legge dice anche che non c’è obbligo di pagare il contributo previsto per la cessazione del rapporto di lavoro: il diritto alla prestazione pari alla pensione sostituisce anche il diritto all’ASPI; ai lavoratori in questione non si applica il diritto di precedenza nelle nuove assunzioni effettuate dallo stesso datore di lavoro nei sei mesi dopo il licenziamento.